top of page

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE MUSICALE “FILRO’ ” (di seguito denominata Associazione) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale, senza personalità giuridica e senza fine di lucro.
L’Associazione ha sede legale in Milano, Viale Papiniano 44.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

Art. 2 – Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 – Finalità e attività

L’Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale, in particolare di promuovere e diffondere la cultura musicale vocale e strumentale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  1. organizzazione, gestione e partecipazione ad attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (manifestazioni musicali, concerti, festival, rassegne, seminari, stages, laboratori, corsi, attività didattiche, concorsi, convegni), incluse attività, anche editoriali, produzione musicale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017;

  2. promozione di collaborazioni e relazioni artistiche con cantanti, musicisti, direttori, maestri e gruppi musicali italiani e stranieri;

  3. ricerca, trascrizione ed esecuzione di partiture musicali, edite ed inedite, nel pieno rispetto della normativa del diritto d’autore

  4. promozione dell’attività culturale musicale strumento di formazione dell’individuo e dei giovani per la crescita morale e culturale dell'individuo attraverso la pratica musicale e la diffusione di quest'ultima nel tessuto sociale nazionale.

  5. realizzare ogni attività utile a propagandare e a diffondere le arti musicali mediante la partecipazione e l'organizzazione a manifestazioni ed eventi e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione musicale;

  6. promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri per l’’apprendimento  della cultura musicale in genere;

  7. aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

Art. 6 – Ammissione

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità e gli scopi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni, motivandola. Contro tale decisione l’aspirante socio può, entro trenta giorni, ricorrere al giudice ordinario.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 3 categorie di soci:

  • ordinari, ovvero coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

  • sostenitori, ovvero coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

  • benemeriti, ovvero persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere il Consiglio Direttivo e di essere eletti nello stesso purché iscritti da almeno dodici mesi nel Libro dei Soci;

  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell’Associazione, ai sensi di Legge;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno dodici mesi nel Libro dei Soci. Ciascun socio dell’Associazione ha diritto ad un voto.

I soci dell’Associazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell’Associazione;

  • svolgere la propria attività in favore dell’Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

  • versare la quota associativa secondo le modalità e l’importo annualmente stabiliti.

Art. 8 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che

  • contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento,

  • non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali,

  • in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione,

  • provochi o fomenti dissidi e disordini tra i soci,

  • svolga attività in contrasto con quella dell’Associazione,

può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, il quale ha la possibilità di ricorso entro trenta giorni al giudice ordinario.

 

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci

  • Consiglio Direttivo

  • Presidente

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da far pervenire ai soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, posta elettronica o messaggistica telefonica, al recapito risultante dal Libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:

  • propone linee generali programmatiche per l’attività dell’Associazione;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;

  • delibera e promuove azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali;

  • delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;

  • ratifica il Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 12 – Validità assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio può rappresentare per delega un solo associato.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 13 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che varia da tre a nove, eletti dall’Assemblea tra i propri soci purché iscritti da almeno dodici mesi nel Libro dei Soci.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

Alla prima riunione il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Se composto da tre membri, è validamente costituito se sono presenti tutti i componenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea, cura la gestione artistica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione e, in particolare:

  • nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;

  • può nominare e revocare il Direttore Artistico;

  • svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;

  • vaglia, approva ed eventualmente respinge le domande di ammissione all’Associazione;

  • predispone tutti gli atti da presentare all’Assemblea dei soci;

  • delibera sull’esclusione degli associati;

  • stabilisce annualmente l’ammontare della quota associativa;

  • predispone e modifica il Regolamento interno dell’Associazione;

  • redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;

  • stabilisce il programma annuale di attività dell’Associazione;

  • individua gli indirizzi artistici dell’Associazione programmando e coordinando le attività musicali tenendo conto delle indicazioni e dei suggerimenti dei soci e del parere del Direttore Artistico, se nominato;

  • all’occorrenza, attribuisce a soggetti esterni all’Associazione incarichi di natura contabile e/o amministrativa e/o gestionale; vigila sull’operato degli stessi rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati;

  • redige la relazione annuale delle attività realizzate dall’Associazione.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno 14 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento interno. Affianca il Tesoriere nella predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea per l’approvazione.

E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando, se necessarie, liberatorie quietanze.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

 

Art. 16 – Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico non è un organo sociale ed può essere nominato dal Consiglio Direttivo, se lo ritiene.

Egli ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Può svolgere anche qualsiasi incarico di direzione musicale, ovvero indicare soggetti che ritenga possano svolgere tali incarichi, fermo restando il potere di nomina che fa capo esclusivamente al Consiglio Direttivo con le maggioranze statutariamente stabilite.

Il Direttore Artistico cura la scelta e la programmazione del repertorio musicale nonché le iniziative artistiche e la loro realizzazione avvalendosi della collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo, dei soci e degli altri soggetti chiamati a collaborare con l’Associazione, nei limiti stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento.

 

Art. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative

  • contributi pubblici e privati

  • donazioni e lasciti testamentari

  • rendite patrimoniali

  • attività di raccolta fondi

  • rimborsi da convenzioni

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’Art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste. 

 

Art. 19 – Bilancio

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 20 – Bilancio sociale

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 21 – Personale retribuito

L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività' di interesse generale e al perseguimento delle finalità. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato dall’Associazione. 

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’Art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 23 – Controversie

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Milano.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE MUSICALE FILRŌ

Traviata_ 02.png

CONTATTI

Per qualsiasi informazione potete contattarci alla mail:

info@filro.art

Se sei interessato a realizzare con noi uno spettacolo presso

la vostra sede potete scriverci alla seguente email:

cosifanlirica@filro.art

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
bottom of page